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Roma, 16 giugno 2016

 

Circolare n. 104/2016

 

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Sanzione per mancata rotazione dei lavoratori in CIGSD.M. n. 94956 del 10.3.2016, su G.U. n. 138 del 15.6.2016.

 

In attuazione dell’art. 24, comma 6 del d.lgvo n. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro ha definito la sanzione applicabile al datore di lavoro che non rispetti le modalità di rotazione dei lavoratori in CIGS (Cassa integrazione straordinaria), così come concordate con il sindacato preventivamente alla richiesta della cassa o indicate nella richiesta stessa. La sanzione in questione consiste nell’incremento nella misura dell’1% del contributo addizionale da versare per i lavoratori in CIGS ed è dovuta per i soli lavoratori ai quali non sia stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo per il quale sia stata accertata la violazione.

 

Si rammenta che la misura della contribuzione addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione persa dal lavoratore in cassa, è pari al:

 

- 9% fino a 52 settimane di cassa integrazione in un quinquennio;

 

- 12% dalla 53ma alla 104ma settimana in un quinquennio;

 

- 15% dalla 105ma settimana in poi sempre in un quinquennio.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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