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Roma, 16 giugno 2016
Circolare n. 104/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori
sociali – Sanzione per mancata rotazione dei lavoratori in CIGS
– D.M. n. 94956 del 10.3.2016, su G.U. n. 138 del 15.6.2016.
In
attuazione dell’art. 24, comma 6 del d.lgvo n.
148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro ha definito
la sanzione applicabile al datore di lavoro che non rispetti le modalità di
rotazione dei lavoratori in CIGS (Cassa integrazione straordinaria), così
come concordate con il sindacato preventivamente alla richiesta della cassa o
indicate nella richiesta stessa. La sanzione in questione consiste
nell’incremento nella misura dell’1% del contributo addizionale da versare per i
lavoratori in CIGS ed è dovuta per i soli lavoratori ai
quali non sia stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo per il
quale sia stata accertata la violazione.
Si rammenta che la
misura della contribuzione addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione persa
dal lavoratore in cassa, è pari al:
- 9% fino a 52
settimane di cassa integrazione in un quinquennio;
- 12% dalla 53ma
alla 104ma settimana in un quinquennio;
- 15% dalla 105ma
settimana in poi sempre in un quinquennio.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2015
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